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La legge di conversione del Decreto “Semplificazioni fiscali” conferma alcune nuove norme che vanno a modificare la vigente disciplina sui crediti d’imposta per ricerca e sviluppo.

In particolare, con riferimento alla disciplina del credito d’imposta R&S, Innovazione e Design, le imprese potranno richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività eleggibili a tale incentivo. Inoltre, vengono introdotte alcune disposizioni volte a semplificare l’accesso al credito d’imposta, per la ricerca e sviluppo di nuovi farmaci e vaccini.

L’articolo 23 del Decreto-legge 21 giugno 2022. n. 73 (Decreto c.d. “Semplificazioni fiscali”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 4 agosto 2022, ha istituito una procedura di certificazione degli investimenti ai fini dell’applicazione dei crediti d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica (anche con obiettivi “4.0” e “green”) design e altre attività innovative, vigenti dal 1° gennaio 2020.

Analoga certificazione potrà essere richiesta per l’attestazione della qualificazione dette attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale “4.0” e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta.

La certificazione, volta a fornire ai contribuenti maggiori certezze sulla spettanza delle citate agevolazioni, attesterà la qualificazione degli investimenti ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività agevolabili; essa sarà rilasciata dai soggetti abilitati che, nel processo valutativo dovranno garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, nonché attenersi a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, periodicamente elaborate e aggiornate.

Sarà possibile accedere alla procedura di certificazione sia in relazione ad investimenti da effettuare, sia per investimenti già effettuati, a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore, o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

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La quasi totalità degli accertamenti effettuati dagli enti proposti si conclude con la contestazione di ineleggibilità delle attività rendicontate e revoca del credito goduto con sanzioni del 200% e il rischio di una condanna penale.

Esiste un paracadute ma va aperto irrevocabilmente entro il 30 novembre 2023: il Riversamento Spontaneo.

L’Agenzia delle Entrate sta sollecitando i Contribuenti con una comunicazione che, a fronte di “possibili anomalie riscontrate”, suggerisce di valutare l’adesione alla procedura di Riversamento, facendo insistente riferimento al Manuale di Frascati e all’assenza dei requisiti di eleggibilità in base allo stesso, riscontrata “in molti casi”.

Il decreto fiscale n. 146/2021 all’articolo 5, commi da 7 a 12, ha reso disponibile alle imprese, che si siano avvalse “genericamente” in modo non corretto del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo una procedura per la regolarizzazione spontanea della propria posizione fiscale, senza applicazione di sanzioni e interessi, sostanzialmente idonea attraverso il “riversamento” – da cui trae origine il nome della procedura – dell’importo del credito utilizzato in compensazione, anche in forma rateale ove ne sussista il caso.

Alla luce delle possibilità offerte dalla Certificazione degli Investimenti e dall’adesione al Riversamento Spontaneo, le aziende che abbiano già goduto di crediti di imposta o che abbiano intenzione di accedere all’incentivo, che abbiano già una procedura di accertamento in corso o meno, si trovano oggi nell’urgente necessità, in alcuni casi, di valutare se sussistono delle condizioni di rischio per cui possa risultare conveniente se non necessario avvalersi della procedura di riversamento (opzione che deve essere esercitata tassativamente entro il 30 novembre p.v.), o in altri casi di cogliere l’opportunità di avvalersi della certificazione degli investimenti per porre al riparo l’azienda da future contestazioni in caso di accertamento.

Per supportare queste esigenze, GARAperizie ha attivato un team di professionisti attraverso i quali coprire tutte le aree di competenza necessarie ad un supporto integrale all’azienda sia che la stessa intenda aderire al riversamento o intenda acquisire la certificazione.

La possibilità di fruire del riversamento, nel caso in cui le attività rendicontate non risultino difendibili rispetto agli orientamenti assunti dalla prassi e dall’ente accertatore, o piuttosto di ottenere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare da parte di soggetto terzo (non è ad oggi ancora stato pubblicato il Decreto che definisca i requisiti dei “Certificatori” abilitati) presuppone lo svolgimento di una serie di attività che implicano competenze afferenti alle aree tecnica, penale e fiscale.

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